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Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo indeterminato

Per il legislatore è la forma comune di rapporto di lavoro


Il rilievo di questa tipologia contrattuale, la cui caratteristica preminente è che non prevede l'apposizione di un termine finale di durata, viene sottolineato dal legislatore che definisce il lavoro subordinato a tempo indeterminato quale “forma comune di rapporto di lavoro”.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro (mansione, inquadramento, data di inizio del rapporto di lavoro, luogo e orario di lavoro ecc.).

Il periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi, entro la durata massima fissata dalla legge di sei mesi.

Pur non avendo una scadenza prefissata, il contratto di lavoro a tempo indeterminato può risolversi per decisione di una o di entrambe le parti: licenziamento, se a deciderlo è il datore di lavoro, o dimissioni, se la scelta è del lavoratore.

Con l'introduzione delle "tutele crescenti" (D.lgs. 23/2015) è prevista una nuova disciplina in caso di licenziamento illegittimo, che prevede nella maggior parte dei casi il riconoscimento al lavoratore di un indennizzo economico crescente in rapporto all'anzianità di servizio (fino a un massimo di 36 mesi). 

Il reintegro sul posto di lavoro rimane possibile solo in caso di licenziamenti discriminatori, nulli o, per i licenziamenti disciplinari, se viene accertata la non sussistenza del fatto contestato. Nei licenziamenti per motivi economici, l'indennizzo è l'unica possibilità. Per le piccole imprese, il reintegro è possibile solo per licenziamenti nulli e discriminatori, mentre in tutti gli altri casi è prevista un'indennità crescente fino a un massimo di 6 mensilità.