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Pubblicato il 23.03.2020

Decreto Cura Italia: dall'Inps le indicazioni sulle misure per famiglie, lavoratori e imprese

Ecco come richiedere congedi parentali, bonus baby sitting, cassa integrazione e il bonus a 600 euro per lavoratori autonomi e partite IVA

Il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 ha introdotto diverse misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del contagio da Covid-19. L'Inps ha fornito le prime indicazioni su alcune prestazioni fornite dall'Istituto.

Di seguito un breve riepilogo con i link diretti alle schede informative predisposte dall'Inps.

Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby sitting

Il congedo parentale straordinario consiste in un massimo di 15 giorni complessivi fruibili, alternativamente, da uno dei genitori, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020. La misura è valida anche in relazione a figli adottivi e nei casi di affidamento. Possono usufruirne i lavoratori dipendenti privati, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti all'Inps, dipendenti pubblici. Per genitori con figli fino a 12 anni di età o con figli con grave disabilità è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione; per genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni è possibile assentarsi dal lavoro ma senza percepire alcuna indennità.

In alternativa al congedo parentale è previsto un bonus per servizi di baby sitting fino a un massimo di 600 euro, per genitori con figli fino a 12 anni di età o con grave disabilità. Con la circolare n. 44/2020 l'Inps ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio alle modalità di compilazione della domanda e all'erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.  

Per i permessi previsti dalla legge 104/92 è previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile.

Per informazioni sulle modalità di richiesta delle singole misure è possibile consultare il messaggio Inps n. 1281/2020 disponibile in allegato.

Naspi, DisColl e disoccupazione agricola

È prevista una proroga dei termini di presentazione delle domande di Naspi, DisColl e disoccupazione agricola. In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Le domande già respinte perché presentate fuori termine saranno riesaminate d'ufficio. Il termine per le domande di disoccupazione agricola da presentarsi nel 2020 è prorogato al 1° giugno 2020.

Per maggiori informazioni consultare il messaggio Inps n. 1286/2020 disponibile in allegato.

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

L'utilizzo della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, è stato semplificato ed esteso

In particolare, la domanda di cassa integrazione ordinaria (CIGO) può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la causale "COVID-19 nazionale". Non è richiesta alcuna prova sulla transitorietà dell'evento o sulla ripresa dell'attività lavorativa, ma sarà sufficiente presentare l'elenco dei lavoratori beneficiari. Sono inoltre previste numerose agevolazioni per favorirne la fruizione. Le imprese in cassa integrazione straordinaria possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO se rientranti tra le imprese ammesse. 

Per l'assegno ordinario, riservato ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà (FIS) e del Fondo di integrazione salariale, è stata prevista una procedura semplificata. In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà sono indicate nel messaggio Inps n. 1321/2020.

In aggiunta alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e per la cosidetta "zona rossa", la cassa integrazione in deroga può essere concessa per un periodo fino a 9 settimane a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, anche in via telematica. La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande devono essere presentate alle Regioni e Province autonome interessate. Per il Veneto, le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il servizio online CO_Veneto di ClicLavoro Veneto; le modalità di invio saranno comunicate a breve.

Indennità lavoratori

Il decreto Cura Italia ha introdotto anche alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza coronavirus. Per il mese di marzo, in particolare, è prevista un'indennità pari a 600 euro netti per liberi professionisti con partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Ne hanno diritto, inoltre, i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2020 e il 17 marzo 2020, i lavoratori agricoli che abbiano maturato nel 2019 almeno 50 giornate di effetto lavoro agricolo dipendente e i lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 giorni di contributi versati nel 2019 e un reddito non superiore a 50.000 euro. Tali indennità non sono in alcun modo riconosciute ai percettori del Reddito di cittadinanza. Le domande potranno essere presentate sul sito dell'Inps con le modalità che saranno comunicate entro la fine del mese di marzo.

Per maggiori informazioni consultare il messaggio Inps 1288/2020 disponibile in allegato.

Per rimanere aggiornati sulle misure dell'Inps e sui provvedimenti adottati dall'Istituto per l'accesso alle prestazioni introdotte per fronteggiare l'emergenza coronavirus si consiglia di consultare periodicamente il sito web www.inps.it e i canali social Inps.

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