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Pubblicato il 07.05.2020

L’editoriale di ClicLavoro Veneto: il caso dei lavoratori intermittenti in periodo di Covid-19

Una larga parte di lavoratori tipicamente impiegati nel turismo e nel commercio rischiano di restare senza alcuna copertura e di dover rinunciare a un’importante fonte di reddito. Ecco perché e come rimediare

Le difficoltà legate all’emergenza sanitaria hanno interessato, in modo trasversale, i lavoratori di diversi ambiti occupazionali, ma con particolare durezza quelli impiegati nelle attività turistiche e commerciali, che più di altri stanno pagando il prezzo dei blocchi tuttora in vigore. Solo in Veneto, secondo il monitoraggio della crisi dell’Osservatorio sul mercato del lavoro di Veneto Lavoro, in quasi due mesi i posti di lavoro dipendente lasciati sul terreno in tali settori sarebbero già 24 mila.

Ma proprio nel turismo e nel commercio sono molto diffuse tipologie contrattuali diverse dal lavoro dipendente, prima fra tutte il lavoro intermittente, meglio conosciuto come lavoro a chiamata (o job on call).

Nel corso del 2019 le assunzioni con rapporto intermittente sono state complessivamente poco meno di 73 mila, con una media di circa 6 mila al mese, e il 73% di queste ha interessato proprio turismo e commercio. I picchi di assunzione si sono registrati nei mesi di Aprile e Giugno ed è prevedibile che quest’anno andrà diversamente, considerata l’incertezza che tuttora pervade tali comparti, con un drastico calo delle attivazioni. Parliamo di una platea di lavoratori non trascurabile, visto che complessivamente a fine 2019 i lavoratori interessati da un rapporto di lavoro intermittente in Veneto erano circa 53 mila, a conferma dell’importante diffusione che questa forma contrattuale ha avuto negli ultimi nel mercato del lavoro regionale.

Ma che cos’è il lavoro intermittente?

Si tratta di un contratto di lavoro introdotto con la legge 30/2003 e oggetto di numerose revisioni normative nel corso degli anni, l’ultima delle quali attuata con il Jobs Act, con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni lavorative di carattere discontinuo o appunto intermittente, nel rispetto di un periodo minimo di preavviso. Può essere a tempo determinato, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, oppure a tempo indeterminato.

Questo contratto, al di là dei possibili vincoli legati alla contrattazione, è in ogni caso ammesso con soggetti con meno di 24 anni e con più di 55 anni di età (ipotesi soggettiva).

È previsto in due forme: con obbligo da parte del lavoratore di rispondere alla chiamata, nel qual caso è prevista la corresponsione di un’indennità di disponibilità, e senza obbligo di disponibilità, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo nel momento in cui il lavoratore stesso sceglie di rispondere alla chiamata.

Il caso più diffuso è proprio quest’ultimo ed è per questo che la crisi rischia di avere effetti devastanti su questi lavoratori. Anche per loro, in quanto a tutti gli effetti lavoratori subordinati, sono previsti interventi di sostegno all’occupazione e in particolare l’accesso al trattamento di Cassa integrazione in deroga per Covid-19. Ma di fatto si trovano ad essere esclusi dagli ammortizzatori sociali.

Vediamo perché.

In relazione a quanto previsto dal decreto legge 18/2020 l’Inps ha specificato che il trattamento di integrazione salariale si applica ai lavoratori impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa che risultino occupati alla data del 23 febbraio 2020, termine poi esteso al 17 marzo dal decreto liquidità. Per i lavoratori intermittenti l’integrazione è prevista “nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti” ed ha lo scopo di compensare la retribuzione persa, come conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro, ovvero delle chiamate non realizzate.

Si pone però un problema rilevante: cosa accade a quanti non sono stati chiamati o non hanno risposto a una chiamata del datore di lavoro prima del 17 marzo? Non essendo effettivamente iniziato in questo caso un rapporto di lavoro non esiste una retribuzione persa da integrare. E considerato i settori di impiego di tali lavoratori, spesso legati ad attività stagionali e rimasti bloccati negli ultimi due mesi, la maggior parte di loro si trova proprio in questa situazione.

Una procedura più equa, come già suggerito al Governo da alcune Regioni quali Veneto e Friuli Venezia Giulia, potrebbe prevedere di prendere a riferimento, anche in assenza di sottoscrizione dell'obbligo di disponibilità, la media dei dodici mesi precedenti, o in ogni caso dalla data di assunzione, in quanto si tratta di lavoratori che sarebbero stati sicuramente chiamati a prestare servizio, senza la brusca interruzione delle attività turistiche, commerciali e dello spettacolo.

Altrimenti il rischio è quello di lasciare senza sostegno la quasi totalità dei lavoratori intermittenti, che proprio nella stagione primaverile ed estiva concentravano la propria attività lavorativa e si garantivano un’importante fonte di integrazione del reddito.

 

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  • Fonte: Redazione ClicLavoro Veneto

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